Lo statuto
La preoccupazione per l'uso strumentale della formula associativa a fini elusivi, in questo caso viene risolta subordinando gli atti costitutivi o statuti al rispetto di alcuni principi. Pertanto, entro sei mesi dalla emanazione del decreto delegato (elevati a 12 mesi per le associazioni politiche e sindacali), per potere godere delle agevolazioni fiscali ora dette, le associazioni preesistenti devono modificare il proprio statuto in modo da recepire i seguenti principi
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito il previsto organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie
- intrasferibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutazione della stessa
Per le altre associazioni, diverse da quelle politiche sindacali, di categoria e religiose, devono essere anche inseriti nello statuto i seguenti ulteriori due principi
- eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo (art. 2532, comma 2, del codice civile), sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; la presente disposizione non si applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; la presente disposizione non si applica alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categorie