Onlus: definizione, caratteristiche e particolarità
Il decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha istituito le Onlus, acronimo che indica le Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo quindi, non dei nuovi soggetti giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresentative di un regime tributario agevolato.
La normativa del 1997 ha specificato la natura giuridica dei soggetti che sono onlus di diritto (comma 1), che possono essere onlus (comma 8), che non possono essere assolutamente onlus (comma 10)
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sono Onlus di diritto le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali (e consorzi di cooperative al 100%), le organizzazioni non governative
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possono essere Onlus le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato
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non possono essere Onlus gli enti pubblici, le società diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria, gli enti non residenti
I soggetti che non accedono automaticamente al regime delle onlus, per ottenere tale qualifica devono rispettare determinati requisiti che riguardano i settori di attività, le finalità, obblighi e prescrizioni.
Perché un ente possa essere definito come Onlus, è necessario che
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svolga la sua attività in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica)
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non svolga attività diverse prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
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persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Quest'ultima è definita dal fatto che la cessione di beni o la prestazione di servizi operata dalla Onlus sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
L'altro elemento caratterizzante è quello dell'assenza di scopo di lucro. Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l'ente, l'assenza di lucro deve discendere da:
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divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto
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obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
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obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
Per la verifica della sussistenza di tali obblighi, le Onlus sono tenute a redigere il bilancio o il rendiconto annuale. Sono anche indicate le modalità con cui devono essere redatte le scritture contabili, sia in relazione all'attività complessivamente svolta, sia con particolare riferimento alle attività direttamente connesse a quella istituzionale.