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Revisione della disciplina per gli enti non commerciali

Per ciò che concerne l'altro aspetto del terzo settore, quello relativo agli enti non commerciali, si è di fronte a modifiche importanti, anche se non stravolgenti, di una disciplina già esistente, soprattutto in campo tributario. Infatti, ciò che qualifica un ente come non commerciale è l'attitudine a produrre reddito d'impresa in base alla definizione data dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Per stabilire se un dato ente è o non è commerciale ci si deve riferire all'oggetto (prevalente) della sua attività, così come determinato dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In attuazione delle indicazione della legge delega, al fine di evitare l'uso della non commercialità come schermo giuridico a fini elusivi dell'imposizione, il decreto legislativo stabilisce che la qualifica di ente non commerciale può essere persa qualora l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale per un anno intero d'imposta. Per valutare la prevalenza commerciale dell'attività, sono dettati dei parametri (obiettivi) connessi all'attività effettivamente esercitata.

Per gli enti non commerciali, aventi fine sociale, è prevista l'esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali.