Sono associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, comprese quelle non riconosciute, i movimenti ed i gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro.
La legge esclude espressamente che partiti, sindacati, associazioni professionali e di categoria, sindacati e comunque ogni associazione che ponga dei limiti e discriminazioni all'ammissione degli associati possano essere considerate associazioni di promozione sociale.
Le associazioni si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere citata la sede legale. Al momento della costituzione, l’associazione deve compilare uno statuto nel quale devono essere espressamente previsti
In base alla normativa le associazioni di promozione sociale devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. In casi particolari, però, potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
La legge prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni iscritte nei registri hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro (congedi, turni, permessi, altro). In riferimento all’assicurazione degli associati, valgono le regole ordinarie in presenza di rapporti di lavoro.
Le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti
Oltre a beneficiare di questo tipo di risorse, le associazioni di promozione sociale possono svolgere attività di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e non esclusiva. In ogni caso la documentazione relativa alle risorse economiche deve essere conservata per almeno tre anni, per garantire la trasparenza della gestione.