I farmaci con obbligo di ricetta
I farmaci con obbligo di ricetta, cioè con obbligo di prescrizione, sono quei farmaci che non possono essere venduti nelle farmacie se non sono richiesti da un medico tramite una ricetta medica, una prescrizione.
In particolare, i farmaci con obbligo di ricetta sono caratterizzati dalla scritta presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica" e sono quelli
- che possono presentare un pericolo se sono presi senza un controllo medico
- che sono spesso utilizzati in modo improprio, con conseguenti rischi per la salute
- che contengono sostanze delle quali non è stata approfondita adeguatamente l'attività o gli effetti secondari, come i farmaci appena inventati, e per i quali è importante che il medico riconosca precocemente eventuali reazioni anomale da segnalare agli organi di controllo ufficiali
- che sono somministrati per iniezione
Se il farmacista vende liberamente un farmaco con obbligo di ricetta ad un cliente che non la presenta o non rispetta le note di prescrizione del farmaco è punibile con una sanzione economica ed, eventualmente, con la chiusura temporanea della farmacia.
Solo i farmaci da banco, cioè senza obbligo di prescrizione, sono acquistabili liberamente in farmacia senza dover presentare la ricetta medica. Questi farmaci sono inseriti nella classe C e sono quindi totalmente a carico dei cittadini.
L’articolo 1 comma 1 del Decreto legge numero 87 del 2005, stabilisce che il farmacista è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale esistenza di un farmaco equivalente a quello prescritto in ricetta, che abbia un prezzo inferiore. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto.
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